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Lo statuto

ART.1
E’ costituita l’Associazione Nazionale “Gli Amici per la Pelle”

ART.2
L’Associazione ha sede in Rivoli – Cascine Vica, Via Sestriere 129.
Per delibera del Comitato Esecutivo potranno essere create delle sedi periferiche a livello provinciale.
La durata dell’'Associazione è prorogata fino al 31/12/2020

ART.3
1.
L’Associazione è un organismo autonomo ed apartitico, senza fini di lucro, a-
    vente per oggetto:

a)
la promozione di iniziative per interessare e coinvolgere   le organizzazioni po-
     litiche e sindaca
li e le autorità amministrative e sanitarie allo scopo di divulgare
     tra l’opinione pubblica la co
noscenza di alcune malattie croniche della pelle ed
     in special modo della  Psoriasi allo scopo di
intensificare le ricerche relative allo
     studio della natura e della cause di tali malattie ed alla
scoperta di nuove tera-
     pie efficaci e, se possibile, risolutive.

b) la ricerca di contatti con Case di Cura allo scopo di stabilire convenzioni
c) la ricerca di Istituti o Enti e strutture alberghiere siti in località termali o marine
    ove appoggiarsi per terapie specifiche e stabilire convenzioni

d) il miglioramento delle condizioni di soggiorno del malato nelle attuali strutture
     ospedaliere

e) la ricerca di contatti con Case Farmaceutiche interessate al problema per
     organizzare
meeting
f) la promozione di ricerche mediante borse di studio da assegnarsi a giovani
    medici ricercatori

g) la consulenza medico - legale nei confronti degli associati
h) la ricerca di fondi presso Aziende, Istituti di credito, ecc. per il raggiungimento
    dei fini dell’As
sociazione
j) l’organizzazione di feste di beneficenza e serate a favore dei malati dermato-
    logici

k) la stampa di notiziari di aggiornamento e di opuscoli illustrativi
l) la promozione, progettazione e gestione di centri per la cura della malattie della
   pelle in gene
re, con l’apporto tecnico del Comitato Scientifico
2. L’attività dell’Associazione viene svolta con lo scopo di agire in favore della col-
    lettività

3. L’attività degli aderenti non è retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali
    diretti beneficiari.
 Agli aderenti possono solo essere rimborsate le spese vive
    effettivamente sostenute per l’attività
prestata, previa documentazione ed en-
    tro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei So
ci.                                                                               Scarica lo Statuto in corso di validità